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Ordinanza — n. 23268/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for inadmissibility due to lack of specificity and genericity regarding sentencing arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23268/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Baratto, Gnoffo, and Agnello inadmissible. The court ruled that the first set of arguments lacked extrinsic specificity and merely repeated appellate claims, while the second was rejected as generic because it failed to contrast with the sentencing judgment's reasoning. Consequently, the appeals were dismissed, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: Appeals must be specific and substantiated; generic arguments that do not contrast with the lower court's reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility of appeals lack of extrinsic specificity genericity of arguments sentencing equivalence procedural costs recidiva nell'infrazione motivi di cassazione revisione in materia penale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 360 cod. proc. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
Il ricorso, con cui si deduce la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. per non essere state concesse le circostanze attenuanti generiche, è comunque inammissibile per genericità perché non si confronta con la motivazione della sentenza di condanna.
art. 133 cod. pen
Il giudizio di equivalenza è stato confermato in base all'esistenza dei precedenti penali, dunque adoperando uno degli elementi di valutazione ex art. 133 cod. pen.
art. 62-bis cod. pen
Il ricorso, con cui si deduce la violazione dell'art. 62-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BARATTO NICOLA nato a NAPOLI il 04/01/1973 GNOFFO SALVATORE nato a PALERMO il 26/04/1990 AGNELLO ROSARIO nato a PALERMO il 17/02/1992 avverso la sentenza del 01/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO;

1. Il primo motivo dei ricorsi proposti nell'interesse di Rosario Agnello e Salvatore Gnoffo, con cui si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione con riferimento al rigetto della richiesta di esclusione della recidiva, sono inammissibili per il difetto del requisito della specificità estrinseca e perché meramente riproduttivi dei motivi di appello a cui la Corte territoriale ha dato adeguata risposta. 1.1. Il secondo motivo, con cui si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sul rigetto della richiesta di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva, è manifestamente infondato poiché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 24593101). Il giudizio di equivalenza è stato confermato in base all'esistenza dei precedenti penali, dunque adoperando uno degli elementi di valutazione ex art. 133 cod. pen. 1.2. Successivamente alla proposizione del ricorso è pervenuta la rinuncia al ricorso presentata personalmente da Nicola Baratto. Il ricorso, con cui si deduce la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. per non essere state concesse le circostanze attenuanti generiche, è comunque inammissibile per genericità perché non si confronta con la motivazione della sentenza di condanna.

Le circostanze attenuanti generiche risultano concesse con giudizio di equivalenza.

2. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condannano i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 06/05/2022. Il Consiglie‘-e estensore Il Presidente Irca Smeraro Aldo Aceto 40SITATO !N CANCEL