Appeal against plea bargain rejected as inadmissible for proposing generic mitigating circumstances not listed in the original plea agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the appeal against the plea bargain inadmissible because the requested generic mitigating circumstances were not part of the original agreement. The defendant argued for these circumstances, but the court noted they were explicitly rejected in the trial record and the final agreement was accepted by both parties. Consequently, the appeal failed to meet the strict statutory requirements for challenging a plea deal under the relevant criminal procedure code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: An appeal against a plea bargain is admissible only for specific grounds such as the defendant's will, lack of correlation, legal misqualification, or penalty illegality; requests for generic mitigating circumstances not included in the agreement or trial record render the appeal inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARA GASPARE nato a SOLINGEN( GERMANIA) il 20/04/1995 avverso la sentenza del 28/10/2021 del GIP TRIBUNALE di TRAPANIudita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Il ricorso di Gaspare Ferrara, con cui ci si duole dell'omesso rigetto della prima richiesta di applicazione della pena nella quale era prevista la concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché il rigetto della prima richiesta risulta dal verbale di udienza; in ogni caso è stato recepito l'accordo proposto dalle parti. Dunque, il ricorso è stato proposto per motivi diversi da quelli di cui al comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. ed è pertanto inammissibile. Pertanto, ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 06/05/2022. Il Contili+ estensore Luca Semeraro