Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to generic factual complaints and lack of specific evidence criticism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Antonio Bianco inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the first ground of appeal constituted mere factual complaints rather than a legitimate challenge to the lower court's reasoning, while the second ground was rejected for being too generic and failing to demonstrate specific logical flaws. Consequently, the appeal was dismissed because it reproduced arguments already addressed by the appellate court without providing new legal grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it consists solely of generic complaints regarding the evaluation of evidence or alleges obvious illogicality without specifying the particular evidence or demonstrating the violation.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCO ANTONIO nato a CURSI il 14/11/1934 avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il primo motivo del ricorso di Antonio Bianco non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto. Il motivo, più che confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata per dimostrare l'esistenza dei dedotti vizi della motivazione, prospetta questioni di merito ed in fatto relative alla valutazione della prova.
In sostanza, si critica l'adeguatezza della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito per ottenerne una diversa. Del tutto generico è poi il primo motivo laddove fa riferimento al travisamento della prova, non essendo indicata specificamente la prova a cui sarebbe stato attribuito un significante diverso da quello reale. Il ricorso prospetta motivi riproduttivi di quelli di appello a cui la Corte territoriale ha dato una risposta compiuta, corretta in diritto e priva di vizi logici. Inammissibile per genericita e il secondo motivo, con cui si deduce il vizio di violazione di legge ma poi si contesta l'apparenza della motivazione e si afferma che sussista una sorta di illogicità evidente senza dimostrarla.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 06/05/2022. Il C nsiglere estensore Il Presidente ca emeraro Aldo Aceto DEPOS'ITATO IN CANC'J RA