Ordinanza — n. 23263/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPRIO GIUSEPPE nato a TRANI il 03/02/1967 avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il ricorso di Giuseppe Caprio, con cui si contesta il «difetto di motivazione», è inammissibile per genericità perché non si confronta con la motivazione della sentenza di condanna e non pone specifiche critiche sulla ritenuta sussistenza della responsabilità; il motivo non indica, come richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 581 cod. proc. pen., l'enunciazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta proposta con il ricorso. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 23263/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 581 cod. proc. pen., l'enunciazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta proposta con il ricorso. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPRIO GIUSEPPE nato a TRANI il 03/02/1967 avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il ricorso di Giuseppe Caprio, con cui si contesta il «difetto di motivazione», è inammissibile per genericità perché non si confronta con la motivazione della sentenza di condanna e non pone specifiche critiche sulla ritenuta sussistenza della responsabilità; il motivo non indica, come richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 581 cod. proc. pen., l'enunciazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta proposta con il ricorso. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 06/05/2022. Il Cor&gliee estensore Il Presidente Luca Seme ra ro to DEPOSITATO IN CAN RIA 15 GI opqi