Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23263/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23263/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23263/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPRIO GIUSEPPE nato a TRANI il 03/02/1967 avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il ricorso di Giuseppe Caprio, con cui si contesta il «difetto di motivazione», è inammissibile per genericità perché non si confronta con la motivazione della sentenza di condanna e non pone specifiche critiche sulla ritenuta sussistenza della responsabilità; il motivo non indica, come richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 581 cod. proc. pen., l'enunciazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta proposta con il ricorso. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 23263/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 581 cod. proc. pen., l'enunciazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta proposta con il ricorso. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali allegazioni insufficientemente motivate ricorso per cassazione legittimazione a ricorrere risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 581 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPRIO GIUSEPPE nato a TRANI il 03/02/1967 avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il ricorso di Giuseppe Caprio, con cui si contesta il «difetto di motivazione», è inammissibile per genericità perché non si confronta con la motivazione della sentenza di condanna e non pone specifiche critiche sulla ritenuta sussistenza della responsabilità; il motivo non indica, come richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 581 cod. proc. pen., l'enunciazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta proposta con il ricorso. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 06/05/2022. Il Cor&gliee estensore Il Presidente Luca Seme ra ro to DEPOSITATO IN CAN RIA 15 GI opqi