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Ordinanza — n. 23262/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23262/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23262/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICCIALLO NICOLA nato a GRAVINA DI PUGLIA il 04/12/1977 avverso la sentenza del 02/11/2021 del GIP TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il ricorso di Nicola Picciallo, per l'omessa motivazione della sentenza ex art.444 cod. proc. pen. sulla qualificazione giuridica del fatto e sulla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile. Ai sensi del comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 448 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 23262/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, in tema di patteggiamento, anche a seguito dell'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione.

Parole chiave

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motivi di cassazione ricorso straordinario per nullità perizia psichiatrica insufficiente difetto di legittimazione del ministero pubblico invocazione di motivi legali procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
sulla qualificazione giuridica del fatto e sulla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile.
art. 448 cod. proc. pen
Ai sensi del comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICCIALLO NICOLA nato a GRAVINA DI PUGLIA il 04/12/1977 avverso la sentenza del 02/11/2021 del GIP TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il ricorso di Nicola Picciallo, per l'omessa motivazione della sentenza ex art.444 cod. proc. pen. sulla qualificazione giuridica del fatto e sulla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile. Ai sensi del comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, in tema di patteggiamento, anche a seguito dell'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione.

Inoltre, non è proponibile il ricorso per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Dunque, il ricorso è stato proposto per motivi diversi da quelli di cui al comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. ed è pertanto inammissibile. Pertanto, ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 06/05/2022. Il Cc(nsigICere estensore Il Presidente Luca Semeraro Aldo ce „-- DEPOSITATO IN CA NC '1 % RfA- ; o