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Ordinanza — n. 23261/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23261/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23261/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATTU PIETRO nato a CAGLIARI il 01/03/1993 avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il ricorso nell'interesse di Pietro Mattu è manifestamente infondato. La Corte di appello ha correttamente escluso la qualificazione giuridica del fatto accertato nel delitto ex art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990 prendendo in esame le modalità del fatto: ha fatto riferimento alle modalità di svolgimento del fatto, al ritrovamento di altra sostanza stupefacente, la durata dell'azione criminosa, svolta in pubblica via.

Regesto Legislator

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art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990, art. 238-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 23261/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte di appello ha correttamente escluso la qualificazione giuridica del fatto accertato nel delitto ex art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990 prendendo in esame le modalità del fatto: ha fatto riferimento alle modalità di svolgimento del fatto, al ritrovamento di altra sostanza stupefacente, la durata dell'azione criminosa, svolta in pubblica via.

Parole chiave

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pena sproporzionata divieto di doppia punibilità errore nella commisurazione della pena individualizzazione della commisurazione penale uguaglianza nell'illegalità infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990
La Corte di appello ha correttamente escluso la qualificazione giuridica del fatto accertato nel delitto ex art. 73 comma 5 d.P.R.
art. 238-bis cod. proc. pen
Non esiste infatti nessuna disciplina in ordine alla efficacia del giudicato nell'ambito di un altro procedimento penale, a differenza di quanto avviene per i rapporti fra il giudizio civile, amministrativo e disciplinare, mentre l'art. 238-bis cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATTU PIETRO nato a CAGLIARI il 01/03/1993 avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il ricorso nell'interesse di Pietro Mattu è manifestamente infondato. La Corte di appello ha correttamente escluso la qualificazione giuridica del fatto accertato nel delitto ex art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990 prendendo in esame le modalità del fatto: ha fatto riferimento alle modalità di svolgimento del fatto, al ritrovamento di altra sostanza stupefacente, la durata dell'azione criminosa, svolta in pubblica via.

Corretta è la valutazione della sentenza emessa nei confronti del concorrente; la sentenza passata in giudicato ha un'efficacia preclusiva soltanto nei confronti del medesimo imputato e in relazione al medesimo fatto e non sussistono rimedi in caso di contrasto sostanziale di giudicati formatisi sullo stesso fatto in procedimenti diversi per imputati diversi; cfr. Sez. 5, n. 633 del 06/12/2017, dep. 2018, Boschetti, Rv. 271928-01, proprio in tema di diversa qualificazione giuridica dello stesso fatto da parte di giudici diversi, secondo cui in un processo contro altri imputati, il giudice potrà accertare nuovamente il medesimo fatto storico e potrà ritenere che è stato commesso con diverse modalità, o perfino che non è esistito, mancando il requisito del «medesimo imputato».

Nel nostro ordinamento processuale non sussistono rimedi sul contrasto sostanziale di giudicati formatisi in procedimenti diversi, per imputati diversi, seppur attinenti allo stesso fatto. Non esiste infatti nessuna disciplina in ordine alla efficacia del giudicato nell'ambito di un altro procedimento penale, a differenza di quanto avviene per i rapporti fra il giudizio civile, amministrativo e disciplinare, mentre l'art. 238-bis cod. proc. pen. consente l'acquisizione in dibattimento di sentenze divenute irrevocabili, ma dispone che siano valutate a norma degli artt. 197 e 192 comma 3, cod. proc. pen.

Il contrasto dedotto sarebbe attinente alla mera valutazione giuridica dei fatti e non sarebbe neppure rilevante ai fini dell'esperimento dell'istituto della revisione. Infatti, il contrasto di giudicati rilevante ai fini della revisione di una sentenza definitiva non ricorre quando sia sulla valutazione giuridica dello stesso fatto operata da giudici diversi. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 06/05/2022. Il Cohsiglieire estensore Il Presidente remeraro i POSITATO IN CA LL