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Ordinanza — n. 23260/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and cites non-decisive expert report failure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23260/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Aniello Della Mura inadmissible for lack of specificity and genericity. The appellant argued that the lower court erred in applying Article 73 of the Code of Criminal Procedure and failed to order an expert report on the drug substance. The court rejected this, noting that the failure to order a 'neutral' expert report does not constitute a violation of law under Article 606 of the Code of Criminal Procedure, as such reports are not decisive proof. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606, lett. d) c.p.p.; Art. 495, comma 2 c.p.p.: The failure to order an expert report on the substance of drugs does not constitute a violation of law under Article 606, paragraph 1, letter d) of the Code of Criminal Procedure, as such an expert report is a neutral means of proof and not decisive.

Parole chiave

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inadmissible appeal genericity defect expert report neutrality non-decisive proof drug quantity assessment detenzione di stupefacenti dipendenza da sostanze sostanze soggette a restrizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, lett. d) c.p.p.
Quanto al motivo con cui si deduce il vizio ex art. 606, lett.
Art. 495, comma 2 c.p.p.
pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova «neutro», sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod.
Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Il primo motivo del ricorso di Aniello Della Mura, con cui si deduce l'erronea applicazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e l'omessa motivazione, è inammissibile per genericità poiché non specifica rispetto a quali passaggi della motivazione siano rinvenibili i vizi dedotti.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017
Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLA MURA ANIELLO nato a NOCERA INFERIORE il 22/03/1960 avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO;

1. Il primo motivo del ricorso di Aniello Della Mura, con cui si deduce l'erronea applicazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e l'omessa motivazione, è inammissibile per genericità poiché non specifica rispetto a quali passaggi della motivazione siano rinvenibili i vizi dedotti. 1.1. Quanto al motivo con cui si deduce il vizio ex art. 606, lett. d), cod. proc. pen. per l'omessa esecuzione della perizia sulla sostanza stupefacente, il ricorso è contrario al costante orientamento della giurisprudenza (cfr. Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936) per cui la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova «neutro», sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività. 1.2.

Il secondo motivo, con cui si deducono i vizi di violazione di legge per la mancata applicazione del principio di non offensività e l'omessa motivazione, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, la motivazione sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato e sulla rilevanza del quantitativo, pari a circa 900 grammi, di sostanza stupefacente).

2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 06/05/2022. Il Coneìglie estensore Il Presidente Lk.aSmeraro c o DEPOSITATO IN CANCP R