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Sentenza — n. 23259/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 23259/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 23259/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso di Cira Tortora è inammissibile per genericità non essendo state articolate specifiche deduzioni quanto alla sua posizione. Ex art. 616 cod. proc. pen. si condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende. 1.1. Il primo motivo, con cui i ricorrenti Antonio Annunziata, Salvatore Annunziata, Gennaro Fiore e Giuseppe Fiore deducono l'erronea applicazione dell'art. 29 d.P.R. n. 380 del 2001 e l'omessa motivazione sul punto, è manifestamente infondato.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 23259/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il secondo motivo è fondato. Antonio Annunziata, Salvatore Annunziata, Gennaro Fiore e Giuseppe Fiore sono stati condannati quali esecutori materiali dei lavori. Di conseguenza trova applicazione il principio per cui, in tema di reati edilizi, il giudice, nel disporre la condanna dell'esecutore dei lavori per il reato di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, non può subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena alla effettiva eliminazione delle opere abusive, in quanto solo il proprietario, ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. cit., può ritenersi soggetto passivamente legittimato rispetto all'ordine di demolizione (Sez. 3, n. 41051 del 15/09/2015, Fantaccini, Rv. 264976 - 01).

Parole chiave

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responsabilità dell'architetto sussidio per la costruzione materiali da costruzione effetto sospensivo della licenza edilizia committente della costruzione contravvenzione per violazione edilizia

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ANNUNZIATA ANTONIO nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il 09/08/1981 ANNUNZIATA SALVATORE nato a TERZIGNO il 23/10/1959 FIORE GENNARO nato a TERZIGNO il 18/10/1978 FIORE GIUSEPPE nato a TERZIGNO il 02/09/1952 TORTORA CIRA nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il 20/02/1972 avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO;

1. Il ricorso di Cira Tortora è inammissibile per genericità non essendo state articolate specifiche deduzioni quanto alla sua posizione. Ex art. 616 cod. proc. pen. si condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende. 1.1. Il primo motivo, con cui i ricorrenti Antonio Annunziata, Salvatore Annunziata, Gennaro Fiore e Giuseppe Fiore deducono l'erronea applicazione dell'art. 29 d.P.R. n. 380 del 2001 e l'omessa motivazione sul punto, è manifestamente infondato.

La Corte di appello ha esplicitamente indicato nei ricorrenti gli esecutori delle opere edilizie: il punto non risulta specificamente contestato con il ricorso. 1.2. Per il resto, la tesi difensiva è contraria al costante orientamento della giurisprudenza per cui la natura di reati propri degli illeciti previsti dalla normativa edilizia (art. 44, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) non esclude che soggetti diversi da quelli individuati dall'art. 29, comma primo, del decreto medesimo, possano concorrere nella loro consumazione, in quanto apportino, nella realizzazione dell'evento, un contributo causale rilevante e consapevole (nella specie si trattava di operai, materiali esecutori dei lavori di allaccio della rete idrica ed elettrica di moduli abitativi prefabbricati che, in tal modo, concorrevano a rendere oggettivamente stabile l'opera in costruzione;

Sez. 3, n. 6872 del 08/07/2016, dep. 2017, Petronelli, Rv. 269301 - 01).

2. Il secondo motivo è fondato. Antonio Annunziata, Salvatore Annunziata, Gennaro Fiore e Giuseppe Fiore sono stati condannati quali esecutori materiali dei lavori. Di conseguenza trova applicazione il principio per cui, in tema di reati edilizi, il giudice, nel disporre la condanna dell'esecutore dei lavori per il reato di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, non può subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena alla effettiva eliminazione delle opere abusive, in quanto solo il proprietario, ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. cit., può ritenersi soggetto passivamente legittimato rispetto all'ordine di demolizione (Sez. 3, n. 41051 del 15/09/2015, Fantaccini, Rv. 264976 - 01).

Deve però prendersi atto del decorso del termine massimo di prescrizione di 5 anni al 17 maggio 2021, con conseguente estinzione dei reati contravvenzionali contestati agli imputati Annunziata Antonio, Annunziata Salvatore, Fiore Gennaro e Fiore Giuseppe. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di Annunziata Antonio, Annunziata Salvatore, Fiore Gennaro e Fiore Giuseppe perché estinti i reati per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Annunziata Antonio, Annunziata Salvatore, Fiore Gennaro e Fiore Giuseppe, perché i reati loro ascritti sono estinti per prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso di Tortora Cira e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0610512022. Il Cons gli re estensore Il Presidente Luc emeraro Aldo Aceto DEPOSI