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Ordinanza — n. 23258/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to waiver of grounds and procedural error in filing venue.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23258/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was filed outside the legally permitted timeframe following a plea agreement. The appellant argued for a ruling on Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the lower court had issued its decision under Article 599-bis after the appellant waived all appeal grounds except those regarding the sentence. The court ruled that the waiver of appeal grounds precludes the Supreme Court from examining issues not explicitly raised, rendering the appeal procedurally invalid.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: The waiver of appeal grounds by the accused in connection with a plea agreement limits the second-instance judge's cognizance to non-waived matters and produces preclusive effects on the entire proceedings, including the Supreme Court review, thereby rendering appeals filed on waived grounds inadmissible.

Parole chiave

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waiver of appeal grounds plea agreement procedure inadmissible appeal preclusive effect Article 599-bis c.p.p. Article 129 c.p.p. procedural preclusion ricusazione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
La sentenza della Corte di appello è stata, però, emessa ex art. 599-bis cod.
Art. 129 c.p.p.
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZO ROBERTO nato a NAPOLI il 25/09/1994 avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Con il ricorso di Roberto Rizzo si contesta l'omessa motivazione sull'applicazione dell'art. 129 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Secondo la costante giurisprudenza, la Corte territoriale, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, nell'accogliere la richiesta non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
La sentenza della Corte di appello è stata, però, emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZO ROBERTO nato a NAPOLI il 25/09/1994 avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Con il ricorso di Roberto Rizzo si contesta l'omessa motivazione sull'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. La sentenza della Corte di appello è stata, però, emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. e la parte ha rinunciato a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quelli sulla pena, su cui ha raggiunto l'accordo con il Procuratore generale.

Il ricorso è, pertanto, inammissibile perché proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, la rinuncia dell'imputato ai motivi di appello in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., limita la cognizione del giudice di secondo grado che ha ad oggetto solo i motivi non oggetto di rinuncia e produce effetti preclusivi, anche sulle questioni rilevabili d'ufficio, sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione.

Secondo la costante giurisprudenza, la Corte territoriale, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, nell'accogliere la richiesta non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 06/05/2022. Il Contlie e estensore Il Presidente Luca meraro DEPOSITATO IN Ct 'IENA' ,3.