Italian court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding sentencing and generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Gorica Leonard inadmissible due to a lack of specific grounds regarding the rejection of generic mitigating circumstances. The appellant failed to correlate their arguments with the specific legal and factual reasons underpinning the lower court's decision on sentencing. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks extrinsic specificity, requiring a precise comparison between the contested decision's reasoning and the appellant's arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GORICA LEONARD nato il 23/07/1979 avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO;
1. Il primo motivo del ricorso di Gorica Leonard, con cui si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sul rigetto della richiesta delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca poiché difetta della necessaria correlazione con le ragioni, di fatto o di diritto, poste a fondamento del provvedimento impugnato. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, innanzitutto e indefettibilmente, il confronto puntuale - cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso - con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Il ricorso invoca l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche senza confrontarsi con la motivazione sul rigetto. Contrario alla giurisprudenza è il motivo quanto agli aumenti per la continuazione, correttamente calcolati per ciascun reato commesso e non, come richiesto nel ricorso, con un aumento unico.
2. Il secondo motivo, con cui si deduce il vizio della motivazione sul trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, poiché la Corte di appello ha esplicitamente motivato l'entità della pena in relazione alla gravità del reato di cui al capo W, come desumibile dal testo della sentenza. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 06/05/2022. Il Coriglier4 estensore Il Presidente