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Ordinanza — n. 23256/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specific factual and legal grounds in the challenged decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23256/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Abedli Bilel's appeal inadmissible due to a lack of extrinsic specificity. The appellant offered only generic complaints regarding the motivation of the Bologna Court of Appeal's decision without pinpointing specific legal or factual reasons for dissent. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the necessary correlation with the grounds underlying the contested order.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it lacks extrinsic specificity, requiring a precise comparison between the contested decision's grounds and the appellant's specific legal and factual arguments rather than generic assertions.

Parole chiave

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lack of extrinsic specificity inadmissible appeal generic complaints correlation of grounds Corte di Cassazione procedural defect spese processuali motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABEDLI BILEL nato il 10/07/1982 avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il ricorso di Abedli Bilel è inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca poiché difetta della necessaria correlazione con le ragioni, di fatto o di diritto, poste a fondamento del provvedimento impugnato. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, innanzitutto e indefettibilmente, il confronto puntuale - cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso - con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta; il ricorso si limita a generiche contestazioni sulla sussistenza del vizio della motivazione. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 06/05/2022. Il Coglie estensore Il Pr