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Ordinanza — n. 23255/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23255/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23255/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il ricorso di Hammi Habib, con unico motivo, si deduce il vizio ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. per la mancanza di motivazione sulla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile per genericità perché non si confronta con la motivazione della sentenza di condanna che ha dichiarato l'appello inammissibile per tardività; in ogni caso, il ricorso non pone specifiche critiche sulla ritenuta sussistenza della responsabilità: non indica, come richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 581 cod. proc. pen., l'enunciazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta proposta con il ricorso.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 581 cod. proc. pen, art. 606 cod. proc. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 23255/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il secondo motivo, con cui si deduce il vizio di violazione di legge sull'erronea applicazione delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante ex art. 62, n. 4, cod. pen., è manifestamente infondato. Sull'applicazione delle circostanze attenuanti generiche il giudice del merito esprime un giudizio di fatto la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, senza che occorra la contestazione o la invalidazione degli elementi sui quali la richiesta difensiva si fonda.

Parole chiave

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esame di cassazione censura dell'apprezzamento delle prove cognizione del ricorso per cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali scemata imputabilità esame delle censure formali

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
per la mancanza di motivazione sulla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 581 cod. proc. pen
pen., in quanto si afferma puramente, senza l'indicazione, in violazione dell'art. 581 cod. proc. pen., di elementi di fatto concreti che dimostrino l'esistenza del lucro di speciale tenuità.
art. 606 cod. proc. pen
Tale valutazione concerne il merito ed esula dai motivi ex art. 606 cod. proc. pen.
art. 133 cod. pen
Sull'applicazione delle circostanze attenuanti generiche il giudice del merito esprime un giudizio di fatto la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HAMMI HABIB nato il 14/09/1989 KHDHER AIMEN nato il 22/11/1983 avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO;

1. Con il ricorso di Hammi Habib, con unico motivo, si deduce il vizio ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. per la mancanza di motivazione sulla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile per genericità perché non si confronta con la motivazione della sentenza di condanna che ha dichiarato l'appello inammissibile per tardività; in ogni caso, il ricorso non pone specifiche critiche sulla ritenuta sussistenza della responsabilità: non indica, come richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 581 cod. proc. pen., l'enunciazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta proposta con il ricorso.

2. Quanto al ricorso proposto nell'interesse di Khdher Aimen, il primo motivo, con cui si deduce il vizio di violazione di legge in relazione alla mancata assoluzione dell'imputato, è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. perché, più che confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, prospetta questioni di merito ed in fatto relative alla valutazione della prova. In sostanza, si critica l'adeguatezza della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito per ottenerne una diversa. Tale valutazione concerne il merito ed esula dai motivi ex art. 606 cod. proc. pen. 2.1.

Il secondo motivo, con cui si deduce il vizio di violazione di legge sull'erronea applicazione delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante ex art. 62, n. 4, cod. pen., è manifestamente infondato. Sull'applicazione delle circostanze attenuanti generiche il giudice del merito esprime un giudizio di fatto la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, senza che occorra la contestazione o la invalidazione degli elementi sui quali la richiesta difensiva si fonda.

La Corte di appello ha rigettato il motivo di appello con motivazione immune da vizi logici e corretta in diritto: la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche è stata fondata sulla scelta del rito e sul comportamento collaborativo, ritenuto non rilevante e decisivo. 2.2. Il motivo è inammissibile per genericità sulla richiesta di applicazione della circostanza attenuante ex art. 62, n. 4, cod. pen., in quanto si afferma puramente, senza l'indicazione, in violazione dell'art. 581 cod. proc. pen., di elementi di fatto concreti che dimostrino l'esistenza del lucro di speciale tenuità. 2.3.

Il terzo motivo, con cui si deduce il vizio di violazione di legge sul trattamento sanzionatorio, è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché volto esclusivamente a contestare la congruità della pena in presenza di una specifica motivazione da parte del giudice sulla sua determinazione. L'uso del potere discrezionale del giudice è in tal caso insindacabile ed è inammissibile il ricorso che tenda ad una nuova valutazione della congruità della pena.

3. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condannano i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 06/05/2022. Il Coitìlieje estensore Il Presidente Luca S nn