Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23076/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23076/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23076/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MENGA ALESSANDRO nato a BRINDISI il 08/04/1974 avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 3868/22 MENGA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, attinente alla pretesa non imputabilità del ricorrente al momento dei fatti, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito ( cfr. pag. 2);

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23076/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 3868/22 MENGA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, attinente alla pretesa non imputabilità del ricorrente al momento dei fatti, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito ( cfr. pag. 2);

Parole chiave

Generato dall'IA
condono delle spese procedurali risarcimento per errore giudiziario motivazione inadeguata delle censure costituzionali ammende per infrazione procedurale sanzioni pecuniarie scemata imputabilità
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MENGA ALESSANDRO nato a BRINDISI il 08/04/1974 avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 3868/22 MENGA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, attinente alla pretesa non imputabilità del ricorrente al momento dei fatti, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito ( cfr. pag. 2);

Rilevato, pertanto, ché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/05/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente M ria Silvia Giorgi A A na Petruz2 llis /L____, DEPOSITATO IN CA'," p LERIA IL