Ordinanza — n. 23076/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MENGA ALESSANDRO nato a BRINDISI il 08/04/1974 avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 3868/22 MENGA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, attinente alla pretesa non imputabilità del ricorrente al momento dei fatti, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito ( cfr. pag. 2);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 23076/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 3868/22 MENGA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, attinente alla pretesa non imputabilità del ricorrente al momento dei fatti, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito ( cfr. pag. 2);
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MENGA ALESSANDRO nato a BRINDISI il 08/04/1974 avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 3868/22 MENGA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, attinente alla pretesa non imputabilità del ricorrente al momento dei fatti, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito ( cfr. pag. 2);
Rilevato, pertanto, ché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/05/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente M ria Silvia Giorgi A A na Petruz2 llis /L____, DEPOSITATO IN CA'," p LERIA IL