Criminal appeal dismissed for lack of standing due to failure to sign by a qualified defense attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the criminal appeal inadmissible because the petitioner failed to sign the petition with a qualified defense attorney as required by law. Although the petitioner argued for the application of a non-prosecution clause, the primary issue was the procedural defect in the filing itself. Consequently, the court dismissed the appeal without a full trial and ordered the petitioner to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal in criminal proceedings is inadmissible if the petition is not signed by a defense attorney registered in the special bar of the Court of Cassation holding a specific defense mandate.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSICCO SAVERIO nato a CERIGNOLA il 30/01/1969 avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di BARIr2. a t o avviso allefi; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;
22. n. 38194nMusicco
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO che Saverio Musicco ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, denunciando la violazione di legge quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.; che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione processuale del ricorrente, essendo stato infatti irritualmente proposto di persona da Musicco, in violazione della regola dettata dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi" devono essere sottoscritti, "a pena di inammissibilità", da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); che alla relativa declaratoria d'inammissibilità del ricorso la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; che l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla cassa delle ammende che va fissata in tremila euro. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/05/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Silvia Giorgi a Petruzze lis L, , DEPOSITATO IN CAN LERIA 14