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Ordinanza — n. 23070/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23070/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23070/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERUGINO MAURIZIO nato il 04/05/1975 avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 3708-22 PERUGINO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto alla data della pronuncia di appello la prescrizione non era maturata, dovendo calcolarsi, in ragione della ritenuta recidiva, anni 9 a decorrere dal 17 ottobre 2012; rilevato inoltre che l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266); Ritenuto altresì che il secondo motivo, relativo alle modalità di applicazione delle attenuanti generiche, è privo di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23070/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 3708-22 PERUGINO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto alla data della pronuncia di appello la prescrizione non era maturata, dovendo calcolarsi, in ragione della ritenuta recidiva, anni 9 a decorrere dal 17 ottobre 2012; rilevato inoltre che l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266); Ritenuto altresì che il secondo motivo, relativo alle modalità di applicazione delle attenuanti generiche, è privo di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag.

Parole chiave

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restituzione del termine termine di revisione prescrizione durata dell'infrazione intervenuta prescrizione tempestività dell'istanza di ricusazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERUGINO MAURIZIO nato il 04/05/1975 avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 3708-22 PERUGINO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto alla data della pronuncia di appello la prescrizione non era maturata, dovendo calcolarsi, in ragione della ritenuta recidiva, anni 9 a decorrere dal 17 ottobre 2012; rilevato inoltre che l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266); Ritenuto altresì che il secondo motivo, relativo alle modalità di applicazione delle attenuanti generiche, è privo di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag.

3) che hanno evidenziato che il bilanciamento in termini di equivalenza è stabilito ex lege, tenuto conto della tipologia di recidiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/05/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Silvia Giorgi na Petru ilis e251..ek DEPOSITATO IN