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Ordinanza — n. 23069/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23069/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23069/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGANO ENRICO nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il 02/07/1984 avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N.3670/22 PAGANO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che l'unico motivo di ricorso relativo alle modalità di applicazione delle attenuanti generiche e di conseguenza all'eccessività del trattamento sanzionatorio, è privo di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23069/2022 — snpen · Corte di Cassazione: pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che l'unico motivo di ricorso relativo alle modalità di applicazione delle attenuanti generiche e di conseguenza all'eccessività del trattamento sanzionatorio, è privo di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale addebito di tasse valore litigioso spese di esecuzione anticipo delle spese pagamento dell'ammenda
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGANO ENRICO nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il 02/07/1984 avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N.3670/22 PAGANO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che l'unico motivo di ricorso relativo alle modalità di applicazione delle attenuanti generiche e di conseguenza all'eccessività del trattamento sanzionatorio, è privo di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag.

2) che hanno evidenziato che il bilanciamento in termini di equivalenza è stabilito ex lege, tenuto conto della tipologia di recidiva; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/05/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente M ria Silvia Giorgi (Ara PetrrellLTh DEPONfATO IN C t LLERIA