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Ordinanza — n. 23067/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23067/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23067/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MENNA GIANLUCA nato a NAPOLI il 08/09/1974 parte offesa nel procedimento c/ IGNOTI avverso l'ordinanza del 24/11/2021 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI(dato avviso aTre—gr---trn udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; )22Ji n. 3644/22 Menna (p.o.)

Regesto Legislator

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art. 380 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 23067/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 3644/22 Menna (p.o.)

Parole chiave

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motivi di cassazione procedure di ricorso ricorso per cassazione modificazione delle conclusioni revisione di una decisione censure procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 380 cod. pen
E IN DIRITTO che Gianluca Menna -persona offesa nel procedimento per il reato di cui all'art. 380 cod.
art. 616 cod. proc. pen
272014); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MENNA GIANLUCA nato a NAPOLI il 08/09/1974 parte offesa nel procedimento c/ IGNOTI avverso l'ordinanza del 24/11/2021 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI(dato avviso aTre—gr---trn udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; )22Ji n. 3644/22 Menna (p.o.)

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che Gianluca Menna -persona offesa nel procedimento per il reato di cui all'art. 380 cod. pen.- ricorre per cassazione avverso la ordinanza di archiviazione in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorso è stato proposto avverso una ordinanza di archiviazione adottata dal Giudice delle indagini preliminari ai sensi degli artt. 409 e 410 cod. proc. pen., per motivi di merito attinenti -sotto i distinti profili dell'inosservanza delle norme processuali e di plurimi vizi della motivazione- alla valutazione degli elementi di prova raccolti nel corso delle indagini preliminari; ritenuto che, successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'ordinanza di archiviazione emessa all'esito dell'udienza camerale non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica ai sensi dell'art. 410-bis, cod. proc. pen., dunque nei soli casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, cod. prod. pen., quelli, cioè, di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale (Sez. 6, n. 18847 del 06/03/2018, Panzani, Rv. 272932; v., inoltre, Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, B., Rv. 273371); ritenuto che, in tal caso, la Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/05/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Silvia Giorgi A na Petr ellis USà1(1 DEPOS'ITATO N CAN ELLERIA 1 4 6 "'-•