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Ordinanza — n. 23066/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23066/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23066/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINI ALESSANDRO nato a LIVORNO il 25/11/1972 avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 3593/22 PINI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che il motivo di ricorso che contesta il mancato disconoscimento della recidiva è manifestamente infondato avendo la Corte ampiamente argomentato sulla sussistenza della medesima (si veda, in particolare, pag. 5);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23066/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 3593/22 PINI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che il motivo di ricorso che contesta il mancato disconoscimento della recidiva è manifestamente infondato avendo la Corte ampiamente argomentato sulla sussistenza della medesima (si veda, in particolare, pag. 5);

Parole chiave

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allontanamento nonostante motivi di salute necessità di cure mediche abbandono di persone omissione di soccorso deroga in caso di stato di emergenza persecuzione determinante per la fuga
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINI ALESSANDRO nato a LIVORNO il 25/11/1972 avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 3593/22 PINI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che il motivo di ricorso che contesta il mancato disconoscimento della recidiva è manifestamente infondato avendo la Corte ampiamente argomentato sulla sussistenza della medesima (si veda, in particolare, pag. 5);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/05/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Silvia Giorgi na Petruz is C\SWULCC- i A DEPOSITATO IN CAN ,01. .k LERIA 1• ---:9 0\ . i 4 Gi i r •;).) "g!L CANE> L L - ai • - - - -