Ordinanza — n. 23065/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANGELO DANIELE nato a PALERMO il 02/04/1978 avverso la sentenza del 29/09/2020 del TRIBUNALE di PALERMO@ato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 3568/22 D'Angelo E IN DIRITTO che Daniele D'Angelo ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen., gli ha applicato su richiesta la pena di mesi 8 di reclusione; che il ricorrente denuncia violazione di legge e inosservanza di norme processuali in ordine ai criteri che hanno sorretto la dosimetria della pena; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 23065/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 3568/22 D'Angelo E IN DIRITTO che Daniele D'Angelo ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen., gli ha applicato su richiesta la pena di mesi 8 di reclusione; che il ricorrente denuncia violazione di legge e inosservanza di norme processuali in ordine ai criteri che hanno sorretto la dosimetria della pena; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANGELO DANIELE nato a PALERMO il 02/04/1978 avverso la sentenza del 29/09/2020 del TRIBUNALE di PALERMO@ato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 3568/22 D'Angelo
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO che Daniele D'Angelo ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen., gli ha applicato su richiesta la pena di mesi 8 di reclusione; che il ricorrente denuncia violazione di legge e inosservanza di norme processuali in ordine ai criteri che hanno sorretto la dosimetria della pena; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/05/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Silvia Giorgi ma Petruzzellis n DEPOSITATO IN CA LE.RIA-1 og.91, 14, 0