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Ordinanza — n. 23063/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23063/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23063/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPANARO ANTONIO nato a FOGGIA il 04/11/1984 avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 3539/22 Campanaro OSSERVA che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Bari dichiarava l'inammissibilità dell'appello per tardività all'esito di camera di consiglio non partecipata ai sensi del d.l. 9 novembre 2020, n. 149; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, chiedendone l'annullamento in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., alla ritenuta sussistenza della recidiva ex art. 99 comma quarto cod. pen., alla negata concessione delle attenuanti generiche nonché alla mancata declaratoria di prescrizione; che i motivi proposti sono inammissibili in quanto non si correlano affatto alla sentenza che ha dichiarato tardivo l'appello proposto, essendo peraltro la prescrizione intervenuta in epoca successiva a detta pronuncia; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 23063/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 3539/22 Campanaro OSSERVA che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Bari dichiarava l'inammissibilità dell'appello per tardività all'esito di camera di consiglio non partecipata ai sensi del d.l. 9 novembre 2020, n. 149; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, chiedendone l'annullamento in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., alla ritenuta sussistenza della recidiva ex art. 99 comma quarto cod. pen., alla negata concessione delle attenuanti generiche nonché alla mancata declaratoria di prescrizione; che i motivi proposti sono inammissibili in quanto non si correlano affatto alla sentenza che ha dichiarato tardivo l'appello proposto, essendo peraltro la prescrizione intervenuta in epoca successiva a detta pronuncia; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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anticipo spese tardivo censure tardive ritardo ingiustificato dell'azione penale modalità di calcolo dell'ammenda restituzione del termine scaduto dichiarazione fiscale tardiva

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
149; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, chiedendone l'annullamento in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., alla ritenuta sussistenza della recidiva ex art.
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Testo completo

nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPANARO ANTONIO nato a FOGGIA il 04/11/1984 avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 3539/22 Campanaro OSSERVA che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Bari dichiarava l'inammissibilità dell'appello per tardività all'esito di camera di consiglio non partecipata ai sensi del d.l. 9 novembre 2020, n. 149; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, chiedendone l'annullamento in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., alla ritenuta sussistenza della recidiva ex art. 99 comma quarto cod. pen., alla negata concessione delle attenuanti generiche nonché alla mancata declaratoria di prescrizione; che i motivi proposti sono inammissibili in quanto non si correlano affatto alla sentenza che ha dichiarato tardivo l'appello proposto, essendo peraltro la prescrizione intervenuta in epoca successiva a detta pronuncia; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/05/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Silvia Giorgi na Petì ìzzellis DEPOSITATO !N