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Ordinanza — n. 23060/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to mere factual complaints and lack of legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23060/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's conviction for a crime under Article 337 of the Penal Code, arguing against the denial of generic mitigating circumstances and excessive sentencing. The court rejected these claims as mere factual complaints lacking legal merit, noting that the lower court adequately referenced relevant elements in its reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it consists solely of factual complaints or requests for alternative evidence evaluation without manifestly illogical arguments, as mere dissatisfaction with the factual findings does not constitute a valid ground for cassation.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere factual complaints cassation procedure generic mitigating circumstances penal code article 337 censura dell'apprezzamento delle prove riesame di una decisione precedente prove inattendibili

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
Art. 337 cod. pen.
3476/22 ANDRIANI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod.
art. 337 cod. pen
3476/22 ANDRIANI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANDRIANI TOMMASO nato a BITONTO il 15/07/1987 avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 3476/22 ANDRIANI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed incentrato sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità;

Considerato che la doglianza che contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche e di conseguenza l'eccessività del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondata perché, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, nel motivare il diniego del beneficio richiesto è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 3); Rilevato inoltre che l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/05/2022 Il Consigliere estensore Maria Silvia Giorgi DEPOSITATO IN