Criminal appeal dismissed as inadmissible due to mere factual complaints and lack of logical arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against a second-instance conviction for crimes under Articles 337 and 341-bis of the Penal Code, but the Court found the grounds to be mere factual complaints. The Court ruled that such arguments do not meet the requirements for a legitimate appeal and are not supported by logical reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be based on points of law; mere complaints on facts or requests for alternative evidence evaluation without logical foundation render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBERGO CORRADO nato a NOTO il 09/11/1984 avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 3250/22 ALBERGO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt. 337 e 341-bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i dedotti motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità; rilevato inoltre che l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.
Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/05/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Silvia Giorgi Anna Petru zellis y.sajasj....> DEPOSITATO IN CAN ERIA