Italian court dismisses appeal as generic arguments on sentencing severity are inadmissible for lack of specific legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the sentence was excessively severe and that a suspended sentence should have been granted, but these claims were deemed generic. The court rejected these arguments because they merely contest the punitive treatment without providing specific legal grounds or a logical examination of the defense's submissions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, c. 1, n. 2 c.p.p.; Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.p.: Appeals contesting the severity of punishment or the denial of a suspended sentence are inadmissible if they consist of generic assertions lacking specific legal arguments or a reasoned analysis of the defense.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLA BASILIO nato a SANT'AGATA DI MILITELLO il 19/08/1976 avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 3184/22 SPINELLA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di partecipazione ad associazione semplice, nonché artt. 81 cod. pen. e 55, comma 9, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231); Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che entrambi i motivi di ricorso che contestano la eccessiva severità del trattamento sanzionatorio e la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, oltre che generici in quanto risolventesi in mere enunciazioni, non sono consentiti in quanto afferenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive;
Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/05/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente M ria Silvia Gi