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Ordinanza — n. 23054/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic arguments on sentencing severity are inadmissible for lack of specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23054/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the sentence was excessively severe and that a suspended sentence should have been granted, but these claims were deemed generic. The court rejected these arguments because they merely contest the punitive treatment without providing specific legal grounds or a logical examination of the defense's submissions.

Regesto Legislator

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Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.p.; Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.p.: Appeals contesting the severity of punishment or the denial of a suspended sentence are inadmissible if they consist of generic assertions lacking specific legal arguments or a reasoned analysis of the defense.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments sentencing severity suspended sentence procedural costs punitive treatment Cassazione ordinanza spese di procedura

Disposizioni normative citate

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Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.p.
Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.p.
artt. 81 cod. pen
3184/22 SPINELLA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di partecipazione ad associazione semplice, nonché artt. 81 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLA BASILIO nato a SANT'AGATA DI MILITELLO il 19/08/1976 avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 3184/22 SPINELLA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di partecipazione ad associazione semplice, nonché artt. 81 cod. pen. e 55, comma 9, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231); Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che entrambi i motivi di ricorso che contestano la eccessiva severità del trattamento sanzionatorio e la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, oltre che generici in quanto risolventesi in mere enunciazioni, non sono consentiti in quanto afferenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive;

Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/05/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente M ria Silvia Gi