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Ordinanza — n. 23047/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific reasoning on generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23047/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Lucky Okokhuele inadmissible regarding the refusal of generic mitigating circumstances. The appellant argued the sentence was excessive, but the court found the lower court's decision sufficient as it referenced relevant elements. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; The refusal of generic mitigating circumstances is admissible if the court of first instance provides a congruent reference to the decisive elements, rendering a detailed enumeration unnecessary.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances criminal appeal inadmissibility sufficient reasoning standard excessive sentence claim Corte di Cassazione pubblica istigazione a delinquere pericolo di tortura reati violenti

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OKOKHUELE LUCKY nato il 20/10/1984 avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 3056/22 OKOKHUELE OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che la doglianza che contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche e di conseguenza l'eccessività del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondata perché, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, nel motivare il diniego del beneficio richiesto è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/05/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Silvia Giorgi na PetrUz,llis DEPOSITATO IN CANJELLERIA.-