Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23046/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23046/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23046/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARONE VERONICA nato a CAMPOBASSO il 03/06/1981 avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 3049/ 22 MARONE OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.368 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23046/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 3049/ 22 MARONE OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.368 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto;

Parole chiave

Generato dall'IA
offerta di prova documentale argomentazione nel merito interpretazione integrativa del contratto lacune probatorie ricorso per inadempienza procedimento contraddittorio
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARONE VERONICA nato a CAMPOBASSO il 03/06/1981 avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 3049/ 22 MARONE OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.368 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto;

Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in punto di responsabilità, contestata attraverso l'alternativa ricostruzione in fatto a fronte di motivazione non manifestamente illogica degli elementi di prova; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/05/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Silvia Giorgi Anna Pétrì)zzellis DEPOSITATO IN CAN E