Ordinanza — n. 23044/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAKY ABDERRAHIM nato il 10/06/1977 avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 3045/22 TAKI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che la doglianza relativa alla violazione di legge per la inosservanza del principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, oltre che generica, non è consentita dalla legge in sede di legittimità, trattandosi di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti (cfr. pag. 3);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 23044/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 3045/22 TAKI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che la doglianza relativa alla violazione di legge per la inosservanza del principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, oltre che generica, non è consentita dalla legge in sede di legittimità, trattandosi di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti (cfr. pag. 3);
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAKY ABDERRAHIM nato il 10/06/1977 avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 3045/22 TAKI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che la doglianza relativa alla violazione di legge per la inosservanza del principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, oltre che generica, non è consentita dalla legge in sede di legittimità, trattandosi di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti (cfr. pag. 3);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/05/2022 Il Consigliere estensore Il President