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Ordinanza — n. 23042/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to mere factual complaints and lack of legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23042/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Roberto Papa inadmissible, ruling that the arguments constituted mere factual complaints rather than valid legal grounds. The appellant challenged a second-instance conviction for the crime of false testimony, arguing for alternative evidence evaluation and the application of prescription. The court rejected these claims, noting they were illogical and barred by the timing of the prescription claim relative to the appellate judgment.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 388 c.p.: Appeals to the Court of Cassation must be based on points of law; mere factual complaints or requests for alternative evidence evaluation are inadmissible.

Parole chiave

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false testimony conviction inadmissible appeal mere factual complaints prescription timing Court of Cassation motivazione inadeguata delle censure costituzionali impugnabilità della decisione di rinvio motivi di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 388 c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPA ROBERTO nato a VARESE il 04/05/1967 avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 3024/22 PAPA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.388 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità;

Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile precludendosi il rilievo della prescrizione sopravvenuta (24 gennaio 2022) dopo la sentenza di appello emessa il 20 novembre 2020 e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/05/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Silvia Giorgi nna Petrùelli2 DEPOSITAT