Ordinanza — n. 23040/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIUSEPPE ANTONIO nato a ALTINO il 21/08/1941 avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; 9Pe • N. 3009/22 Di GIUSEPPE OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.367 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che -quanto alla doglianza relativa alla violazione di legge per la inosservanza del principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza- si tratta di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 23040/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 3009/22 Di GIUSEPPE OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.367 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che -quanto alla doglianza relativa alla violazione di legge per la inosservanza del principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza- si tratta di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIUSEPPE ANTONIO nato a ALTINO il 21/08/1941 avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; 9Pe • N. 3009/22 Di GIUSEPPE OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.367 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che -quanto alla doglianza relativa alla violazione di legge per la inosservanza del principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza- si tratta di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti;
Considerato che gli ulteriori motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, nonchè meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in punto di responsabilità, contestata attraverso l'alternativa ricostruzione in fatto a fronte di motivazione non manifestamente illogica degli elementi di prova; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/05/2022 Il Consigliere estensore I Presid Maria Silvia Giorgi An Petruz Ilis , DEPOSITATO IN CANC ERIA