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Ordinanza — n. 23036/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23036/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23036/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI SILVESTRO MORENA nato a GIULIANOVA il 12/08/1981 avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 2954/22 DI SILVESTRO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt.337 e 582 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i primi due motivi di ricorso relativi alla sussistenza della scriminante ex art. 54 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché, oltre che generico, è costituito da mere doglianze in punto di fatto ed incentrato sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità;

Regesto Legislator

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art. 54 cod. pen; Ordinanza — n. 23036/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che anche il terzo motivo, relativo alla responsabilità per il reato di lesioni personali è meramente riproduttivo delle censure sollevate con l'atto di appello, alle quali la Corte territoriale ha risposto con argomentazioni consequenziali, rilevando la piena compatibilità tra l'episodio come descritto dalla persona offesa e le lesioni riportate; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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risarcimento del danno alla persona caso di rigore personale abbandono per lesioni personali indennizzo dell'aiuto alle vittime lesione alla spalla lesioni conseguenti

Disposizioni normative citate

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art. 54 cod. pen
pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i primi due motivi di ricorso relativi alla sussistenza della scriminante ex art. 54 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI SILVESTRO MORENA nato a GIULIANOVA il 12/08/1981 avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 2954/22 DI SILVESTRO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt.337 e 582 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i primi due motivi di ricorso relativi alla sussistenza della scriminante ex art. 54 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché, oltre che generico, è costituito da mere doglianze in punto di fatto ed incentrato sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità;

Ritenuto che anche il terzo motivo, relativo alla responsabilità per il reato di lesioni personali è meramente riproduttivo delle censure sollevate con l'atto di appello, alle quali la Corte territoriale ha risposto con argomentazioni consequenziali, rilevando la piena compatibilità tra l'episodio come descritto dalla persona offesa e le lesioni riportate; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/05/2022 Il Consigliere estensore