Ordinanza — n. 23035/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI ROCCO GIUSEPPE nato a CASSINO 11 18/08/1976 avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 2952/22 Di Rocco OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt.337 e 582 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i dedotti motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 23035/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 2952/22 Di Rocco OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt.337 e 582 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i dedotti motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI ROCCO GIUSEPPE nato a CASSINO 11 18/08/1976 avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 2952/22 Di Rocco OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt.337 e 582 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i dedotti motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/05/2022 Il Consigliere estensore Il esid e Maria Silvia Giorgi Ann Petr zellis DEPnFAT:\TO IN cANcr= e ERIA 1 4 61U I , _ C, A J