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Ordinanza — n. 23033/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23033/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23033/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ACCETTA LUCA nato a NAPOLI il 20/11/1974 avverso la sentenza del 24/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 33946/21 AccErrA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, relativo al giudizio di bilanciamento fra le attenuanti generiche e la recidiva, è privo di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag. 3), risolvendosi in un mera enunciazione;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23033/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 33946/21 AccErrA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, relativo al giudizio di bilanciamento fra le attenuanti generiche e la recidiva, è privo di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag. 3), risolvendosi in un mera enunciazione;

Parole chiave

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attenuazione della pena riesame dell'entità pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione revisione in materia penale proporzionalità della pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ACCETTA LUCA nato a NAPOLI il 20/11/1974 avverso la sentenza del 24/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 33946/21 AccErrA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, relativo al giudizio di bilanciamento fra le attenuanti generiche e la recidiva, è privo di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag. 3), risolvendosi in un mera enunciazione;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/05/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente -Maria Sii la Giorg• Anna Petru ellis U3-Zeje DE.POST7 CANCE ERIA