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Ordinanza — n. 23032/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23032/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23032/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTI ALFONSO nato a CANTU' il 06/05/1989 avverso la sentenza del 15/10/2021 del GIP TRIBUNALE di COMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 15 ottobre 2021 il Tribunale di Como - dopo che la Corte di cassazione aveva annullato la precedente sentenza di applicazione di pena n. 311/2020 emessa dal medesimo Tribunale nei confronti di Conti Alfonso per il reato di cui all'art.590 bis cod. pen. in relazione all'art. 583, comma 1, n. 1, limitatamente alla durata della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida - ha rideterminato tale sanzione nella misura di anni 1 di durata; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto, affidandolo ad i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo deduceva l'ammissibilità dell'impugnazione avente ad oggetto la sola pena accessoria; che con il secondo motivo lamentava la circostanza che la sentenza ora impugnata fosse stata emessa dal medesimo magistrato che già aveva adottato l'originario provvedimento già oggetto di ricorso per cassazione.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 23032/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 311/2020 emessa dal medesimo Tribunale nei confronti di Conti Alfonso per il reato di cui all'art.590 bis cod. pen. in relazione all'art. 583, comma 1, n. 1, limitatamente alla durata della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida - ha rideterminato tale sanzione nella misura di anni 1 di durata; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto, affidandolo ad i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo deduceva l'ammissibilità dell'impugnazione avente ad oggetto la sola pena accessoria; che con il secondo motivo lamentava la circostanza che la sentenza ora impugnata fosse stata emessa dal medesimo magistrato che già aveva adottato l'originario provvedimento già oggetto di ricorso per cassazione.

Parole chiave

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abbandono del procedimento per infrazione stradale soppressione delle prestazioni infortuni sanzione per violazione stradale guida nonostante revoca della patente risarcimento dei danni da incidente stradale contravvenzione alla circolazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTI ALFONSO nato a CANTU' il 06/05/1989 avverso la sentenza del 15/10/2021 del GIP TRIBUNALE di COMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 15 ottobre 2021 il Tribunale di Como - dopo che la Corte di cassazione aveva annullato la precedente sentenza di applicazione di pena n. 311/2020 emessa dal medesimo Tribunale nei confronti di Conti Alfonso per il reato di cui all'art.590 bis cod. pen. in relazione all'art. 583, comma 1, n. 1, limitatamente alla durata della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida - ha rideterminato tale sanzione nella misura di anni 1 di durata; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto, affidandolo ad i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo deduceva l'ammissibilità dell'impugnazione avente ad oggetto la sola pena accessoria; che con il secondo motivo lamentava la circostanza che la sentenza ora impugnata fosse stata emessa dal medesimo magistrato che già aveva adottato l'originario provvedimento già oggetto di ricorso per cassazione.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che la questione avente ad oggetto la incompatibilità del magistrato, quale persona fisica, che ha assunto la decisione ora opposta doveva essere fatta valere tempestivamente nell'ambito del giudizio di merito segnalando la incompatibilità di tale soggetto ovvero chiedendone la ricusazione; che non avendo operato in tal senso il ricorrente la questione non può essere dedotta per la prima volta in sede di ricorso per cassazione; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 marzo 2022 Il Consigliere e tensore il