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Ordinanza — n. 23031/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for raising non-meritorious facts and insufficient evidence of drug trafficking.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23031/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because it relied solely on arguments regarding the credibility of witnesses and the reconstruction of facts, which fall outside the scope of appellate review. The lower court had properly convicted the defendant of drug trafficking based on intercepted phone calls and seized contraband, rejecting the defense's claims of unreliable testimony. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the state treasury.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 111 cost. cost. costituz.; The Court of Cassazione cannot review factual reconstructions or the credibility of witnesses; appeals based exclusively on such grounds are inadmissible unless the party is at fault for the lack of admissibility.

Parole chiave

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inadmissible appeal drug trafficking conviction witness credibility factual reconstruction procedural costs Cassa delle ammende appellate review limits inchiesta per reati di droga

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOSKA TAIP nato il 16/09/1983 avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il 26 agosto 2021 la Corte d'appello di Ancona riformava la sentenza del giorno 5 febbraio 2019 con cui il Tribunale di Urbino aveva condannato Toska Taip alla pena di mesi 8 di reclusione ed C 1.400,00 di multa, con sospensione della pena, revocando, su istanza del RG., il beneficio della sospensione condizionale dando rilievo alla sussistenza di precedenti gravanti sull'imputato; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto, affidandolo ad un unico articolato motivo di impugnazione con cui eccepiva l'erronea applicazione della legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla statuizione di reità in particolare censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui aveva ritenuto sussistente il reato di spaccio di sostanze stupefacenti fondando il proprio convincimento su dichiarazioni di testi asseritamente inattendibili.

Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto il motivo in esso contenuto risulta impingente esclusivamente argomenti di merito sottratti al sindacato di questa Corte di legittimità volti a fornire una diversa ricostruzione dei fatti di causa; che, per altro, la Corte territoriale ha adeguatamente motivato il proprio convincimento, sulle ulteriori evidenze fornite dalle intercettazioni telefoniche e dal sequestro di stupefacente operati in sede di indagine; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 marzo 2022 Al/U-64.1s151 Il Consiglier estenst-e il Js n o