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Ordinanza — n. 23030/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23030/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23030/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DARIO MARIA ROSARIA nato a NAPOLI il 21/01/1958 avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 3 agosto 2021 la Corte d'appello di Ancona confermava la sentenza del giorno 15 aprile 2019 con cui il Tribunale di Fermo aveva condannato Dario Maria Rosaria alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed C 2.000,00 di multa, avendola ritenuta colpevole dei reati ascritti; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la prevenuta, affidandolo ad i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati: con il primo motivo eccepiva l'erronea applicazione della legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla statuizione di reità in particolare censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui aveva ritenuto destinato allo spaccio lo stupefacente rinvenuto in possesso dell'imputata; con il secondo motivo eccepiva l'erronea applicazione della legge con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 23030/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DARIO MARIA ROSARIA nato a NAPOLI il 21/01/1958 avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 3 agosto 2021 la Corte d'appello di Ancona confermava la sentenza del giorno 15 aprile 2019 con cui il Tribunale di Fermo aveva condannato Dario Maria Rosaria alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed C 2.000,00 di multa, avendola ritenuta colpevole dei reati ascritti; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la prevenuta, affidandolo ad i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati: con il primo motivo eccepiva l'erronea applicazione della legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla statuizione di reità in particolare censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui aveva ritenuto destinato allo spaccio lo stupefacente rinvenuto in possesso dell'imputata; con il secondo motivo eccepiva l'erronea applicazione della legge con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti infrazione qualificata LStup dipendenza da sostanze scemata imputabilità traffico di canapa consumo di canapa

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DARIO MARIA ROSARIA nato a NAPOLI il 21/01/1958 avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 3 agosto 2021 la Corte d'appello di Ancona confermava la sentenza del giorno 15 aprile 2019 con cui il Tribunale di Fermo aveva condannato Dario Maria Rosaria alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed C 2.000,00 di multa, avendola ritenuta colpevole dei reati ascritti; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la prevenuta, affidandolo ad i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati: con il primo motivo eccepiva l'erronea applicazione della legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla statuizione di reità in particolare censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui aveva ritenuto destinato allo spaccio lo stupefacente rinvenuto in possesso dell'imputata; con il secondo motivo eccepiva l'erronea applicazione della legge con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato; che il primo motivo risulta manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale ha correttamente ed ampiamente motivato, con valutazioni esenti da vizi logici o giuridici, circa la destinazione allo spaccio dello stupefacente rinvenuto nella disponibilità dell'imputata sulla scorta del dato ponderale, del rinvenimento di strumenti atti al confezionamento, della pluralità di sostanze illecite rinvenute nonché delle somme in contanti dalla stessa detenute non coerenti con le capacità economiche della prevenuta; che anche il secondo motivo di impugnazione risulta inammissibile stante la sua assoluta genericità; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così dec