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Ordinanza — n. 23029/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of confiscation measure in second instance settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23029/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant waived the confiscation measure during the second-instance settlement agreement. Although the appellant argued for a violation of law regarding the confiscation, the court held that such a waiver precludes any further judicial review of that specific issue. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A waiver of the confiscation measure in a settlement agreement at the second instance renders the cassation appeal inadmissible regarding that measure, as the party's procedural power is preclusive.

Parole chiave

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waiver of confiscation settlement agreement second instance waiver inadmissible appeal procedural preclusion Cassation inadmissibility procedural costs confisca penale

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 53565 del 27/9/2017, Ferro
pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/9/2017, Ferro, Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANGERAME EGIDIO nato a BARI il 26/08/1980 avverso la sentenza del 25/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il 6 luglio 2021 la Corte d'appello di Bari ha riformato parzialmente, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen, sull'accordo delle parti e con rinuncia ai residui motivi di impugnazione, la precedente sentenza emessa dal Tribunale di Bari il giorno 11 dicembre 2020 nei confronti di Angerame Egidio, riducendo in mesi 10 di reclusione ed C 800,00 di multa, la pena precedentemente inflitta di anni 1 e mesi 2 di reclusione ed C 1.400,00 di multa; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ad unico motivo di impugnazione con cui deduceva la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla conferma della misura di sicurezza della confisca del denaro rinvenuto in possesso dell'imputato.

Consideratocheil ricorso è inammissibile; che secondo la giurisprudenza di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte, oggi dall'art. 599-bis cod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/9/2017, Ferro, Rv. 271258); ciò tanto più vale nel caso di specie in cui il gravame non aveva neppure originariamente avuto ad oggetto la disposta confisca; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 marzo 2022 Il