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Ordinanza — n. 23027/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as defendant formally renounced the cassation request via lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23027/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the cassation appeal inadmissible because the defendant's lawyer formally communicated the client's renunciation of the request on March 2, 2022. Martino Giovanni had previously challenged the Milan Court of Appeal's decision regarding the recusation of Judge Daniela Clemente, but the defense subsequently withdrew the appeal. Consequently, the court dismissed the case and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the appellant formally renounces the request before the court, resulting in the dismissal of the appeal and the imposition of costs.

Parole chiave

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cassation appeal formal renunciation inadmissible appeal procedural dismissal court costs censure procedurali ritardo ingiustificato tempestività dell'istanza di ricusazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINO GIOVANNI nato a LATRONICO il 24/06/1952 avverso l'ordinanza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI;

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza del giorno 8 novembre 2021 la Corte d'appello di Milano dichiarava inammissibile la ricusazione proposta da Martino Giovanni per la Dott.ssa Daniela Clementep-data-4-Revern-bre:2021_ Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto deducendone l'illegittimità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Preliminarmente ad ogni altra considerazione deve darsi atto che, con atto inviato a mezzo pec il 2 marzo 2022 il difensore dell'imputato, Avv. Stefano Cozzetto, ha fatto pervenire formale comunicazione della avvenuta rinunzia, da parte dell'imputato al ricorso da lui presentato. Questo deve pertanto dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 500,00 in favore della Cassa delle ammende. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 marzo 2022 Il Consigliere stensore il esident