Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded claim regarding drug penalty reduction. The court upheld the appellate court's sentencing rationale. The appeal was declared inadmissible as manifestly unfounded. The appellate court properly considered the defendant's negative personality profile and drug quantity. The court applied binding precedent on drug sentencing reduction without arithmetic proportionality. The appeal was declared inadmissible as manifestly unfounded. The appellate court properly considered the defendant's negative personality profile and drug quantity. The court applied binding precedent on drug sentencing reduction without arithmetic proportionality. The appeal was declared inadmissible as manifestly unfounded. The appellate court properly considered the defendant's negative personality profile and drug quantity. The court applied binding precedent on drug sentencing reduction without arithmetic proportionality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal filed by Emiliano Di Martino was declared inadmissible as manifestly unfounded. The appellant argued the appellate court erred in sentencing by failing to strictly apply the constitutional reduction of the base penalty for drug offenses. The court found the appellate court had adequately weighed the defendant's negative personality, the large quantity of drugs (over 4,500 doses), and his conduct, adhering to established case law that prohibits an arithmetic reduction of the sentence. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; In cases of drug offenses where the appellate court reduces the sentence following a Constitutional Court ruling on the base penalty, the court must consider the specific circumstances of the offender and the quantity of drugs without applying a strict arithmetic proportionality to the previous sentence, provided it does not overturn the original judgment's negative assessment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MARTINO EMILIANO nato a ROMA il 21/01/1987 avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il 7 gennaio 2021 la Corte d'appello di Roma riformava parzialmente la sentenza del giorno 12 maggio 2017 con cui il Tribunale di Roma aveva condannato Di Martino Emiliano alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione e giorni ed € 16.000,00 di multa riducendo la pena precedentemente inflitta in complessivi anni 3 e mesi 5 di reclusione ed € 16.000,00 di multa, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ad un unico articolato motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge con riferimento alla quantificazione della pena base in sede di appello asseritamente eccessiva avuto riguardo alla riduzione della pena base riformata per i reati inerenti gli stupefacenti operata per effetto della sentenza n. 40 del 2019 emessa dalla Corte Costituzionale.
Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato; osserva il Collegio che, pur discostandosi dal minimo edittale previsto per il reato contestato come rideterminata per effetto della citata sentenza n. 40 del 2019 emessa dalla Corte Costituzionale, la Corte territoriale ha adeguatamente argomentato circa la dosimetria della pena inflitta dando rilievo alla valutazione negativa della personalità dell'imputato, della quantità di stupefacente rinvenuto in suo possesso, consistente in oltre 4500 dosi medie singole nonché al contegno processuale; che nel caso di specie la Corte d'appello capitolina ha mostrato di aver fatto buon uso dell'orientamento formatosi in seno a questa Corte di legittimità secondo cui In tema di stupefacenti, il giudice di rinvio che, in fase esecutiva, procede alla rideterminazione della pena in applicazione della disciplina più favorevole determinatasi per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, con riferimento al trattamento sanzionatorio originariamente previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 per le cosiddette "droghe leggere", deve tenere conto dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. e rivalutarli in relazione ai nuovi limiti edittali, con il solo vincolo del divieto di sovvertire il giudizio di disvalore espresso dal precedente giudice, senza dover seguire un criterio proporzionale di tipo aritmetico correlato alla pena calcolata prima della declaratoria di incostituzionalità (Corte di cassazione, Sez. 5 penale, n. 42229 del 16 settembre 2021); che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i