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Ordinanza — n. 23023/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as penalty negotiation issues were already settled in the first instance agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23023/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's arguments regarding sentencing aggravations and mitigating circumstances had already been addressed in the first-instance penalty agreement. The appellant claimed errors in applying specific legal provisions and calculating the final sentence, but the court found these matters were resolved between the parties. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 444 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Issues regarding the application of sentencing aggravations and mitigating circumstances that were specifically settled in the penalty agreement between the parties cannot form the subject of a cassation appeal.

Parole chiave

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penalty agreement sentencing negotiation cassation inadmissibility aggravating circumstances mitigating circumstances procedural costs Cassa delle ammende reati della legge sugli stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI RE CORRADO nato a ROMA il 16/06/1985 avverso la sentenza del 05/10/2021 del GIP TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA Elatorviso arrgTgairl- udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80
Considerato che il ricorso è inammissibile; che tutte le eccezioni sollevate dall'imputato, ed in specie relative all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 80 del D.P.R.
art. 444 cod. proc. pen
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI RE CORRADO nato a ROMA il 16/06/1985 avverso la sentenza del 05/10/2021 del GIP TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA Elatorviso arrgTgairl- udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI RE CORRADO nato a ROMA il 16/06/1985 avverso la sentenza del 05/10/2021 del GIP TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA Elatorviso arrgTgairl- udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. depositata il 5 ottobre 2021 il Tribunale di Civitavecchia ha applicato nei confronti di Di Re Corrado la pena di anni 3 di reclusione ed C 6.000,00 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ad i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati: con il primo motivo eccepiva l'erronea applicazione della legge con riferimento alla illegittima applicazione dell'aggravante di cui all'art. 80 del D.P.R. n. 309 del 1990; f-r, in ii e nrn nein rnni-i,rn nrrn in i, i l'innc,n,fnrt-, 2,4,0 n in l'ne-mnrses, •••• •••n••••,..

• • t• ••n• • n•nn •nn• n•• della legge con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; con il terzo motivo censurava il provvedimento impugnato relativamente alla dosimetria della pena inflitta. Considerato che il ricorso è inammissibile; che tutte le eccezioni sollevate dall'imputato, ed in specie relative all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 80 del D.P.R. 309 del 1990, alla dosimetria della pena inflitta ed all'eventuale riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, hanno formato specifico oggetto dell'accordo sulla pena da applicare tra le parti e pertanto non possono formare oggetto di gravame; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 marzo 2