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Ordinanza — n. 23018/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for excessive generality regarding lack of specific grounds for acquittal under Art. 129 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23018/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by San Haji Youssef inadmissible due to excessive generality. The appellant argued the lower court failed to examine potential acquittal grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure but offered no specific reasons. The court ruled that without pinpointing the exact arguments for acquittal, the appeal violates procedural requirements for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: An appeal alleging a failure to examine acquittal grounds is inadmissible for excessive generality unless the appellant specifies the precise reasons that should have led to acquittal.

Parole chiave

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excessive generality acquittal grounds Article 129 CPP cassation admissibility specific arguments required revoca della sospensione condizionale remissione della pena riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAN HAJI YOUSSEF nato il 04/01/1988 avverso la sentenza del 04/02/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BERGAMOdato avviso alle partiq udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
art. 444 cod. proc. pen
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAN HAJI YOUSSEF nato il 04/01/1988 avverso la sentenza del 04/02/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BERGAMOdato avviso alle partiq udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte di cassazione, Sez. VI penale, 7 gennaio 2015 n. 250
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAN HAJI YOUSSEF nato il 04/01/1988 avverso la sentenza del 04/02/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BERGAMOdato avviso alle partiq udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. del 9 febbraio 2021 il Tribunale di Bergamo ha applicato nei confronti di Sanhaji Youssef la pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed C 3.000,00 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla mancata disamina circa eventuali elementi di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen;

Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto affetto da eccessiva genericità; che secondo il costante orientamento di questa Corte nel giudizio definito ex art. 444 cod. proc. pen. è inammissibile per genericità l'impugnazione nella quale sia stata lamentata la mancata verifica o comunque l'omissione di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità, ove la censura non sia accompagnata dalla indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto imporre al giudice l'assoluzione o il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (Corte di cassazione,Sez.

VI penale, 7 gennaio 2015 n. 250); che nel caso di specie il ricorrente non ha specificato alcun argomento di critica alla sentenza impugnata limitandosi a censurarne genericamente la motivazione; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e,. tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 marzo 2022 Il Consigliere estensore