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Ordinanza — n. 23013/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the recidivism issue was not raised in the appeal court proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23013/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Sillah Muhammed Lamin inadmissible because the argument regarding recidivism and its weight against mitigating circumstances was not raised during the appellate proceedings. The appellant argued that generic mitigating circumstances should have prevailed over recidivism, but the appellate court had no duty to address this since it was omitted in the prior stage. Consequently, the court ruled that the appeal was manifestly unfounded and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised were not properly formulated in the prior instance, preventing the appellate court from addressing them.

Parole chiave

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inadmissible appeal recidivism argument omitted ground appellate procedure procedural default recidiva nell'infrazione sanzioni penali riabilitazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SILLAH MUHAMNMED LAMIN nato il 01/01/1989 avverso la sentenza del 17/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il 28 settembre 2021 la Corte d'appello di Milano riformava parzialmente la sentenza del iorno 23 marzo l l ' t4 inJ EQ 2021 con cui il Tribunale di Milano aveva condannato Sillahl Muhammed Lamin alla pena di mesi 8 di reclusione ed € 1000,00 di multa, riducendo la pena precedentemente inflitta in complessivi mesi 6 di reclusione ed € 2.000,00 di multa atteso il riconoscimento della equivalenza tra circostanze attenuanti generiche con la recidiva, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto, affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla statuizione di reità in particolare censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui non aveva considerato le circostanze attenuanti generiche prevalenti rispetto alla contestata recidiva, di cui lamenta l'applicazione in primo grado.

Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato; l'argomento circa la sussistenza della recidiva e della eventuale prevalenza di essa sulle circostanze attenuanti generiche non aveva formato oggetto di gravame in sede di appello e pertanto nulla era tenuta a dire in proposito la Corte territoriale di tal ché il ricorso deve dichiararsi inammissibile; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 marzo 2022 Il Consigliere est nsore 4 , il P