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Ordinanza — n. 23011/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to mere factual complaints lacking probatory support.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23011/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the appellant's arguments constituted mere complaints on facts without supporting evidence. The appellant argued that the drug quantity was already divided and that the substance classification as marijuana rather than hashish was erroneous. The court determined these issues were irrelevant to the trafficking charge because the judges correctly deduced the intent to sell based on the dosing preparation and the total weight exceeding a single consumer's needs.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 116 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of complaints on facts lacking probatory support, as mere dissatisfaction with the factual evaluation does not constitute a valid ground for cassation.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere factual complaints lack of probatory support drug trafficking charge substance classification error consumo di canapa imputazione per reati di stupefacenti traffico aggravato di cocaina

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 116 c.p.p.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARBONE CARLO nato a COSENZA il 13/04/1995 avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 19 luglio 2021 la Corte d'appello di Catanzaro confermava la sentenza del giorno 26 marzo 2018 con cui il Tribunale di Cosenza aveva condannato Carbone Carlo alla pena di mesi 4 di reclusione ed € 688 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto, affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione in particolare censurando la sentenza impugnata nella parte in cui aveva considerato destinata allo spaccio la sostanza stupefacente rinvenuta in suo possesso in quanto già divisa in dosi; a sostegno della propria difesa il prevenuto dichiarava di aver acquistato il quantitativo già parcellizzato aderendo ad una vantaggiosa offerta da parte dello spacciatore; che il prevenuto censurava altresì la eccessiva quantificazione delle singole dosi ricavabili dal quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuto in possesso del Carbone la quale era stata erroneamente riportata come marijuana e non già hashish.

Considerato che il ricorso è inammissibile; Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto costituito da mere doglianze in fatto volte a fornire una diversa valutazione dei fatti di causa per altro non sostenute da alcun elemento probatorio; che né la quantificazione effettuata dalla Corte territoriale relativamente alle singole dosi medie ricavabili dallo stupefacente rinvenuto in possesso del Carbone né l'errata qualificazione di questo come marijuana, sostanza per altro appartenente alla medesima tabella e contenente il medesimo principio attivo, sono del tutto irrilevanti ai fini della qualificazione del fatto reato in quanto la destinazione allo spaccio è stata correttamente dedotta dai Giudici del merito sia sulla scorta della sua predisposizione in dosi sia sul complessivo dato ponderale idoneo alla preparazione di un numero di dosi medie singole ampiamente esuberante rispetto all'ordinario fabbisogno di un solo consumatore; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI 1%14 „tale Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della