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Ordinanza — n. 23010/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23010/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23010/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERA MARIO nato il 02/07/1991 avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; dn(e. Ritenuto che con sentenza depositata il 14 2021 la Corte d'appello di Catanzaro riformava parzialmente la sentenza del giorno 26 aprile 2018 con cui il Tribunale di Crotone aveva condannato Fera Mario alla pena di mesi 6 dì reclusione con confisca del denaro rinvenuto in possesso dell'imputato, riducendo la pena precedentemente inflitta in complessivi mesi 5 e giorni 10 di reclusione, revocando la confisca del denaro con concessione del beneficio della sospensione condizionale, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto, affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla statuizione di reità in particolare censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui aveva considerato destinato alla vendita lo stupefacente trovato in possesso dell'imputato.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 23010/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che con sentenza depositata il 14 2021 la Corte d'appello di Catanzaro riformava parzialmente la sentenza del giorno 26 aprile 2018 con cui il Tribunale di Crotone aveva condannato Fera Mario alla pena di mesi 6 dì reclusione con confisca del denaro rinvenuto in possesso dell'imputato, riducendo la pena precedentemente inflitta in complessivi mesi 5 e giorni 10 di reclusione, revocando la confisca del denaro con concessione del beneficio della sospensione condizionale, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto, affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla statuizione di reità in particolare censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui aveva considerato destinato alla vendita lo stupefacente trovato in possesso dell'imputato.

Parole chiave

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detenzione di stupefacenti commisurazione della pena per traffico di stupefacenti traffico qualificato di eroina dipendenza da sostanze sostanze soggette a restrizione pericolo di traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERA MARIO nato il 02/07/1991 avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; dn(e. Ritenuto che con sentenza depositata il 14 2021 la Corte d'appello di Catanzaro riformava parzialmente la sentenza del giorno 26 aprile 2018 con cui il Tribunale di Crotone aveva condannato Fera Mario alla pena di mesi 6 dì reclusione con confisca del denaro rinvenuto in possesso dell'imputato, riducendo la pena precedentemente inflitta in complessivi mesi 5 e giorni 10 di reclusione, revocando la confisca del denaro con concessione del beneficio della sospensione condizionale, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto, affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla statuizione di reità in particolare censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui aveva considerato destinato alla vendita lo stupefacente trovato in possesso dell'imputato.

Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato; che la Corte territoriale, per altro revocando la confisca del denaro, ha correttamente ed ampiamente motivato, con valutazione esente da vizi logici o giuridici, circa la destinazione allo spaccio dello stupefacente rinvenuto nella disponibilità del Fera sulla scorta del contestuale rinvenimento di un bilancino di precisione, di materiale atto al confezionamento delle dosi e di fogli contenenti nomi associati a cifre; osserva inoltre il Collegio che le contestazioni mosse alla sentenza impugnata risultano affette da eccessiva genericità ed impingenti argomenti di fatto esclusi dal sindacato di questa Corte; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle amm