Cassation appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded grounds regarding sentencing and balancing of circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the grounds raised by the appellant were manifestly unfounded. The appellant challenged the sentence of eight months and a fine, arguing issues regarding the punitive treatment and the appellate court's balancing of circumstances. The court found that the territorial court had adequately motivated its decision by considering the appellant's specific prior record and the lack of prerequisites for generic mitigating circumstances, thus rejecting the appeal without substantive review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 617 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, and the appellant is not at fault for the determination of inadmissibility, resulting in the condemnation of the appellant to pay procedural costs and a fine.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO CHEIK OMAR nato il 30/08/1997 avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 6 maggio 2021 la Corte d'appello di Torino confermava la sentenza del giorno 17 dicembre 2019 con cui il Tribunale di Torino aveva condannato Lo Cheik Oamar alla pena di mesi 8 di reclusione ed C 1.000 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto, affidandolo ad i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo eccepiva l'inosservanza della legge con riferimento al trattamento sanzionatorio inflitto; che con il secondo motivo eccepiva l'inosservanza della legge ed il vizio di motivazione con riferimento al giudizio di bilanciamento delle circostanze operato in sede di appello.
Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto i motivi di impugnazione in esso contenuti, che possono essere trattati unitariamente afferendo a vario titolo alla dosimetria della pena irrogata, risultano manifestamente infondati; che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato, con valutazione esente da vizi logici o giuridici, circa il trattamento sanzionatorio ed il giudizio di bilanciamento, dando rilievo alla sussistenza di precedenti specifici in capo al ricorrente ed all'assenza dei presupposti per la valutazione positiva in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 marzo 2022 I Consigliere est n