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Ordinanza — n. 23006/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23006/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23006/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FILIPPINI CLAUDIO nato a ROMA i 23/01/1951 avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; I Ritenuto che con sentenza depositata in cancelleria il 18 maggio 2021 la Corte d'appello di Roma riformava parzialmente la sentenza del giorno 8 luglio 2015 con cui il Tribunale di Roma aveva condannato Filippini Claudio alla pena di anni 6 di reclusione ed 20.000 di multa, riducendo la pena precedentemente inflitta in complessivi anni 4 e mesi 8 di reclusione e confermando nel resto, sulla scorta della diminuzione della pena prevista relativamente all'art. 73, comma 1, del D.P.R. 309 del 1990 per come ridefinita a seguito della sentenza n. 40 emessa dalla Corte Costituzionale il 23 gennaio 2019; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto, affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione dando rilievo alla circostanza che la Pubblica accusa aveva richiesto l'applicazione di una pena pari ad anni 4 di reclusione.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 23006/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 1, del D.P.R. 309 del 1990 per come ridefinita a seguito della sentenza n. 40 emessa dalla Corte Costituzionale il 23 gennaio 2019; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto, affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione dando rilievo alla circostanza che la Pubblica accusa aveva richiesto l'applicazione di una pena pari ad anni 4 di reclusione.

Parole chiave

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commisurazione della pena per stupefacenti riduzione della pena sanzioni penali pena privativa della libertà dipendenza da sostanze stupefacenti adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FILIPPINI CLAUDIO nato a ROMA i 23/01/1951 avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; I Ritenuto che con sentenza depositata in cancelleria il 18 maggio 2021 la Corte d'appello di Roma riformava parzialmente la sentenza del giorno 8 luglio 2015 con cui il Tribunale di Roma aveva condannato Filippini Claudio alla pena di anni 6 di reclusione ed 20.000 di multa, riducendo la pena precedentemente inflitta in complessivi anni 4 e mesi 8 di reclusione e confermando nel resto, sulla scorta della diminuzione della pena prevista relativamente all'art. 73, comma 1, del D.P.R. 309 del 1990 per come ridefinita a seguito della sentenza n. 40 emessa dalla Corte Costituzionale il 23 gennaio 2019; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto, affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione dando rilievo alla circostanza che la Pubblica accusa aveva richiesto l'applicazione di una pena pari ad anni 4 di reclusione.

Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto il motivo in esso contenuto risulta manifestamente infondato; osservando in primo luogo che non è previsto alcun onere in capo al Giudicante di conformarsi alle richieste provenienti da alcuna delle Parti deve rilevarsi che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato circa la quantificazione della pena inflitta con valutazione esente da vizi logici e giuridici dando rilievo al fatto contestato ed alla personalità del reo; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 marzo 2022 Il Consigliere estensor