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Ordinanza — n. 22931/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against settlement sentence as inadmissible under procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22931/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Luigi Pio Lo Vasto's appeal inadmissible because it challenged a judgment rendered pursuant to Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for legal violations regarding criminal responsibility, aggravating circumstances, prescription, and Article 131-bis, but the court noted the underlying sentence resulted from a settlement agreement between the parties. Consequently, the court ruled that arguments concerning liability and sentencing leniency are inadmissible in such cases, ordering the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against judgments rendered pursuant to Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure, which are based on settlement agreements, must be declared inadmissible de plano, as substantive arguments regarding criminal responsibility and sentencing are precluded.

Parole chiave

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settlement agreement inadmissible appeal Article 599-bis de plano dismissal criminal procedure law commisurazione della pena per rapina revisione della sentenza penale gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BARI, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del GIP TRIBUNALE di FOGGIA, del 18/01/2021, riducendo la pena inflitta a LO VASTO LUIGI PIO in relazione ai reati di cui agli artt.I art.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 599-bis cod. proc. pen
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BARI, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del GIP TRIBUNALE di FOGGIA, del 18/01/2021, riducendo la pena inflitta a LO VASTO LUIGI PIO in relazione ai reati di cui agli artt.I art.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO VASTO LUIGI PIO nato a FOGGIA il 19/10/1994 avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di BARI(pato avviso alle parti:1: 1 udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BARI, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del GIP TRIBUNALE di FOGGIA, del 18/01/2021, riducendo la pena inflitta a LO VASTO LUIGI PIO in relazione ai reati di cui agli artt.I art. 628 CP. Ricorre LO VASTO LUIGI PIO, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo: - la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla responsabilità penale del ricorrente in relazione al riconoscimento delle aggravanti, alla prescrizione ed al 131 bis c.p.p Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen..

Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità, sulle circostanza e sulla particolare tenuità del fatto sono inammissibili. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 17/05/2022 Il lonsigliere Estenso e PARDO Il Presidekate - LUCI IMPERIALI DEPOSITATO IN CANc- LL