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Ordinanza — n. 22929/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for procedural defects and lack of statutory grounds under new criminal procedure rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22929/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed outside the specific grounds permitted by the new Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a settlement sentence based on the reasoning of the lower court, arguing violations of procedural articles, but the law now restricts appeals to issues regarding the defendant's will, legal qualification, or penalty legality. Consequently, the Court rejected the generic and unfounded arguments, ordering the appellant to pay court costs and a fine to the Cassation Fund.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.; Art. 616, c.p.p. — Appeals against settlement sentences are now strictly limited to specific statutory grounds, excluding challenges based on the reasoning of the lower court.

Parole chiave

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settlement sentence appeal Cassation admissibility procedural defects new criminal procedure legal qualification error commisurazione della pena per rapina aggravamento della pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 616, c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 129, c.p.p.
b), c) ed e), in relazione all'art. 129 c.p.p.
Art. 606, lett. b), c) ed e), c.p.p.
Proponeva ricorso per Cassazione deducendo violazione dell'art. 606 lett.
art. 444 c.p
E IN DIRITTO Il GIP TRIBUNALE di PERUGIA, con sentenza in data 02/12/2021, applicava nei confronti di BOUCHELKIA MALIK DJAMEL EDDINE la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione t al reato di cui all art.
art. 129 c.p
b), c) ed e), in relazione all'art. 129 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n. 38235
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUCHELKIA MALIK DJAMEL EDDINE nato il 28/10/1996 avverso la sentenza del 02/12/2021 del GIP TRIBUNALE di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il GIP TRIBUNALE di PERUGIA, con sentenza in data 02/12/2021, applicava nei confronti di BOUCHELKIA MALIK DJAMEL EDDINE la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione t al reato di cui all art. 628 CP (più grave) ed altro. Proponeva ricorso per Cassazione deducendo violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e), in relazione all'art. 129 c.p.p. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.

Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili. Ed infatti, in base al nuovo art. 448, co. 2bis, c.p.p., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante:

Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235). All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/05/2022 Il onsigliere Estensore IGNAZIO PA'DO Il President