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Ordinanza — n. 22928/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22928/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22928/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: OBEICHIMA EMEKA JUDE nato il 02/09/1993 IRABOR JERRY nato il 05/02/1992 avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; • • E IN DIRrITO La CORTE APPELLO di BARI, con sentenza in data 15/06/2021, confermava. la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di BARI, in data 17/09/2020, nei confronti di OBEICHIMA EMEKA JUDE in relazione al reato di cui all art. 628 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato sotto diversi profili riguardanti l'attendibilità della p.o., l'assenza della relazione di servizio redatta nell'immediatezza e circa le contraddizioni degli imputati.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 22928/2022 — snpen · Corte di Cassazione: la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di BARI, in data 17/09/2020, nei confronti di OBEICHIMA EMEKA JUDE in relazione al reato di cui all art. 628 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato sotto diversi profili riguardanti l'attendibilità della p.o., l'assenza della relazione di servizio redatta nell'immediatezza e circa le contraddizioni degli imputati.

Parole chiave

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testimonianza della vittima commisurazione della pena per rapina ripudiazione accusa penale atti impugnabili deposizione inattendibile

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: OBEICHIMA EMEKA JUDE nato il 02/09/1993 IRABOR JERRY nato il 05/02/1992 avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; • •

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRrITO La CORTE APPELLO di BARI, con sentenza in data 15/06/2021, confermava. la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di BARI, in data 17/09/2020, nei confronti di OBEICHIMA EMEKA JUDE in relazione al reato di cui all art. 628 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato sotto diversi profili riguardanti l'attendibilità della p.o., l'assenza della relazione di servizio redatta nell'immediatezza e circa le contraddizioni degli imputati.

Il ricorso è inammissibile. Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento fondato sulla deposizione della vittima ritenuta attendibile nonché sull'accertata presenza dell'imputato unitamente al correo al momento dell'arresto. Quanto alla doglianze in punto attendibilità il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito appare conforme ai criteri dettati da questa Corte e secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 17/05/2022 Consigliere Estensore Il PresideVIte D