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Ordinanza — n. 22925/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against settlement judgment for procedural violation of criminal code provisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22925/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged a judgment rendered pursuant to Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure, which governs settlements. The appellant argued for a violation of Article 133 of the Criminal Procedure Code regarding liability, but the court noted the underlying judgment resulted from a party agreement. Consequently, the court ruled that arguments concerning substantive liability are inadmissible in this specific procedural context.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against judgments rendered pursuant to Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure are inadmissible as they must be treated de plano.

Parole chiave

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settlement judgment Article 599-bis inadmissible appeal de plano review Criminal Procedure Code recupero dei costi risarcimento del danno restituzione dei sussidi statali

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 133 c.p.
Proponeva ricorso per Cassazione deducendo violazione di legge per inosservanza dell'art. 133 c.p. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art.
art. 133 c.p
Proponeva ricorso per Cassazione deducendo violazione di legge per inosservanza dell'art. 133 c.p.
art. 599-bis cod. proc. pen
103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen..
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRADDOSIO COSIMO DAMIANO nato a BARI il 24/09/1978 avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di BARI( dato avviso alle Darti; I udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BARI, con sentenza ex 599 bis c.p.p. in data 05/11/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di BARI-, in data 27/04/2024n i confronti di FRADDOSIO COSIMO DAMIANO confermava la condanna in relazione al reato di cui RIP art. 648 CP (più grave) ed altro. Proponeva ricorso per Cassazione deducendo violazione di legge per inosservanza dell'art. 133 c.p. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen..

Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/05/2022 Il nsigliere Estensore AZ O PARDO 111 Il Presidente r_ LUCIA ERIALI DEPCSTATO