Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetition of already rejected reasoning on charge qualification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it merely repeated arguments already rejected by the lower courts. The appellant argued that the conviction for receiving stolen goods was insufficiently qualified as theft under specific criminal procedure articles. The court found the lower court's reasoning well-structured and logically sound, noting the appellant's complaints lacked merit. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, co.1 lett. E) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it reproduces reasons already discussed and rejected by the court of appeal, as such complaints lack merit when the lower court's reasoning is complete and logical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IRACI FRANCESCO nato a SAN CIPIRELLO il 19/12/1970 avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTOLa. corte di appello di Firenze con sentenza in .data 2 dicembre 2021 confermava la sentenza pronunciata dal tribunale di Firenze- sezione distaccata di Empoli in data 15 maggio 2013 nei confronti di Iraci Francesco in relazione al reato di cui agli artt. 110, 648 c.p. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo il seguente motivo: Insufficienza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla omessa riqualificazione del fatto in termini di furto, in relazione all'art. 606, co.1 lett. E) c.p.p. Il ricorso è inammissibile.
Sul punto la Corte rileva come il ricorso sia fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. Invero, nel caso in esame è di tutta evidenza che la censura mossa non abbia alcun pregio, in quanto il collegio di merito ha compiutamente dato conto (pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata) delle ragioni per cui nel caso di specie non si possa configurare il reato di furto in luogo di quello di ricettazione; le plurime argomentazioni addotte dalla corte d'appello toscana risultano ben strutturate e pienamente logiche, e pertanto esenti da vizi.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 17/05/2022 Il onsigliere Estensore A