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Ordinanza — n. 22922/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded procedural violation claims regarding abbreviated trial deadlines.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22922/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the Court of Appeal violated procedural rules by failing to declare the abbreviated trial null because the request was filed after the statutory deadline. The court rejected this claim as manifestly unfounded, noting that the lower court had already correctly addressed the issue and that the abbreviated trial was validly instituted despite the lack of a special power of attorney, provided the defendant was present and did not object.

Regesto Legislator

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Art. 606, co. 1 lett. C) c.p.p.; Art. 122, 173, 179, 604 c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible when the complained-of violation is manifestly unfounded because the lower court has already correctly applied the law and dismissed the same grounds.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility manifestly unfounded complaint abbreviated trial procedure procedural nullity declaration special power of attorney court costs and fine procedural deadlines violation vizi procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 606, co. 1 lett. C) c.p.p.
458 e 438 c.p.p., in relazione all'art. 606, co.
Art. 122 c.p.p.
Art. 173 c.p.p.
Art. 179 c.p.p.
Art. 604 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3 n. 1946 del 27-4-16 rv. 268922
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZUTO MATTEO nato a PALERMO il 26/08/1988 avverso la sentenza del 20/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO »N 50 La corte di appello di Palermo con .sentenza in data 20 I.uglio 2021 confermava ia sentenza pronunciata dal G.U.P. presso il tribunale di Palermo in data 9 dicembre 2020 nei confronti di Rizzuto Matteo in relazione al reato di cui agli artt. 628, co. 3 n. 3bis, 61 n. 5 c.p. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo il seguente motivo: Inosservanza delle norme processuali di cui agli artt. 122, 173, 179 e 604 c.p.p. con riferimento agli artt. 458 e 438 c.p.p., in relazione all'art. 606, co. 1 lett. C) c.p.p. Nello specifico, si invocava la violazione delle suddette disposizioni da parte della corte d'appello di Palermo, in quanto essa avrebbe dovuto dichiarare la nullità assoluta della prima pronuncia perché la richiesta di definizione del giudizio con rito abbreviato sarebbe stata presentata oltre il termine stabilito dalla legge a pena di decadenza.

Il ricorso è inammissibile. Questa Corte rileva come la doglianza sia fondata su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute dal giudice del gravame non meritevoli di accoglimento. Invero, nel caso in esame il giudice di appello con gli argomenti esposti in motivazione ha già sancito (pag. 2 della sentenza impugnata) la manifesta infondatezza dell'eccezione dedotta, facendo buon governo delle norme processuali in tema di nullità, con una motivazione corretta, stante che, ad avviso di questa Corte è legittima l'instaurazione di giudizio abbreviato, a seguito di richiesta formulata dal difensore, pur privo di procura speciale, purché l'imputato sia presente e nulla eccepisca ( Sez. 3 n. 1946 del 27-4-16 rv. 268922).

L'adesione al suddetto orientamento rende il motivo manifestamente infondato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 17/05/2022 Il •nsigliere Estensore G AZIO PARDO Il Presidente DEPn 7.41